E'
stata approvata definitivamente dal Senato (21 febbraio 2001) la legge
per la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale. E'
un provvedimento molto importante per chi si occupa di fortificazioni
e del loro recupero, nonché della raccolta e collezione di reperti
bellici o materiali relativi al periodo 1915-18.
L'importanza del provvedimento si rileva già dal primo articolo
della Legge:
Art. 1: "La
Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della
Prima Guerra mondiale. Lo Stato e le regioni, nellambito delle
rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione,
la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle
vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare
di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e
sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono
avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o darma.
La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre,
la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato
per il raggiungimento dellunità nazionale.
Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche
delle cose di cui al comma 2 sono vietati."
Ci sono anche
nuove norme che disciplinano il rinvenimento di oggetti relativi al
primo conflitto e al collezionismo di reperti; l'art. 9 infatti prevede
che "chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi
al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico
o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti
o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio
si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura,
la quantità e, ove nota, la provenienza", sotto pena di
una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a un milione.
La commissione istruzione di Palazzo Madama, nel votare la nuova disciplina,
ha approvato un ordine del giorno - accolto dal sottosegretario ai Beni
culturali Carlo Carli - che impegna tra l'altro il governo a ''dettare
regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita
di cimeli''; a ''valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera
di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima Guerra Mondiale'',
e a promuovere le opportune intese fra le amministrazioni dello Stato
interessate e segnatamente fra il ministero per i Beni e le attivita'
culturali e quello della Difesa per evitare la distruzione o comunque
la perdita di beni che vengono dismessi dall'amministrazione titolare
ma hanno rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica''.
La nuova legge dispone ''la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione,
il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative
a entrambe le parti del conflitto''.