APPROVATA LA LEGGE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Roma, 2 marzo 2001
 

E' stata approvata definitivamente dal Senato (21 febbraio 2001) la legge per la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale. E' un provvedimento molto importante per chi si occupa di fortificazioni e del loro recupero, nonché della raccolta e collezione di reperti bellici o materiali relativi al periodo 1915-18.
L'importanza del provvedimento si rileva già dal primo articolo della Legge:

Art. 1: "La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima Guerra mondiale. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.
La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.
Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati."

Ci sono anche nuove norme che disciplinano il rinvenimento di oggetti relativi al primo conflitto e al collezionismo di reperti; l'art. 9 infatti prevede che "chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza", sotto pena di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a un milione.
La commissione istruzione di Palazzo Madama, nel votare la nuova disciplina, ha approvato un ordine del giorno - accolto dal sottosegretario ai Beni culturali Carlo Carli - che impegna tra l'altro il governo a ''dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli''; a ''valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima Guerra Mondiale'', e a promuovere le opportune intese fra le amministrazioni dello Stato interessate e segnatamente fra il ministero per i Beni e le attivita' culturali e quello della Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che vengono dismessi dall'amministrazione titolare ma hanno rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica''. La nuova legge dispone ''la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto''.